Art. 34.
(Abrogazioni).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

          a) titolo IV del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;

          b) titolo IV, paragrafi 20 e 21, del regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635.

      2. Le disposizioni di cui al regio decreto-legge 26 settembre 1935, n. 1952, convertito dalla legge 19 marzo 1936, n. 508, e al regio decreto-legge 12 novembre 1936, n. 2144, convertito dalla legge 3 aprile 1937, n. 526, sono abrogate dalla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione della presente legge.
      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni dell'articolo 115 del testo unico delle leggi

 

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di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e quelle corrispondenti del relativo regolamento per l'esecuzione, di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, cessano di trovare applicazione relativamente alle imprese di recupero dei crediti.